circolare 131.2012

Con messaggio n.19273 del 23-11-2012, l’Inps chiarisce che nei casi in cui l’indennità di preavviso non sia stata corrisposta al lavoratore, anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle indennità di disoccupazione e mobilità sarà corrisposta con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

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