La circolare Inps n. 30 del 2-3-2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al requisito dell’anzianità aziendale necessaria per l’accesso agli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga in caso di successione di appalti.L’Istituto ricorda che per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di Cigs e di mobilità, l’art. 8 del Dl 86/1988 ha previsto, per la Cigs, quale requisito soggettivo «un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni» alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, 223/1991, per l’indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo «un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato».
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