La nota del Ministero del Lavoro del 16 gennaio 2012 ha fornito alcune precisazioni in merito alla modalità di effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l’orario concordato nel contratto di solidarietà.La precisazione riguarda, più dettagliatamente, la disposizione contenuta nel comma 10 dell’art 5, D.L. n. 148/1993, che prevede che il contratto di solidarietà debba determinare anche le modalità con le quali le imprese possono modificare, in aumento e nel limite dell’orario contrattuale, l’orario ridotto previsto nel contratto.
Lascia un commento