circolare 133.2011

L’Inps, con il messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2011 ha precisato che, nel caso in cui un’azienda abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è possibile autorizzare un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità, anche se l’impresa non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dalla causale.L’anno di CIGS può essere considerato come ripresa (l’articolo 6 della Legge 164/1975 prevede che debba essere di 12 mesi) a condizione che non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività produttiva sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. In caso di CIGS a zero ore il ricorso alla Cigo sarà possibile dopo una ripresa lavorativa di 52 settimane.L’autorizzazione di un nuovo e consecutivo periodo di CIGO sarà possibile previa verifica dei requisiti imposti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.

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