L’Inps, con il messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2011 ha precisato che, nel caso in cui un’azienda abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è possibile autorizzare un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità, anche se l’impresa non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dalla causale.L’anno di CIGS può essere considerato come ripresa (l’articolo 6 della Legge 164/1975 prevede che debba essere di 12 mesi) a condizione che non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività produttiva sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. In caso di CIGS a zero ore il ricorso alla Cigo sarà possibile dopo una ripresa lavorativa di 52 settimane.L’autorizzazione di un nuovo e consecutivo periodo di CIGO sarà possibile previa verifica dei requisiti imposti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.
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