Il Ministero del Lavoro risponde all’interpello n. 21/2011 del 17 maggio 2011 chiarendo alcuni punti salienti alla base della L. n. 104/1992, con particolare riferimento ai permessi ex art. 33 (recentemente modificato dalla legge 183/2010), che stabiliscono la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni, anche consecutivi, al fine di assistere persone con handicap, o per gli stessi lavoratori con disabilità.Il quesito proposto riguarda la legittimità di proporzionamento dei permessi ex art. 33 in base ai giorni di ferie usufruite nello stesso mese.A tal proposito il Ministero sottolinea la differenza di base tra i due istituti: se la fruizione delle ferie è un diritto personale e inalienabile – così come previsto sia dall’art. 36 della Costituzione che dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 – la ratio della disposizione di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992 ha tutt’altro scopo, e cioè quello di consentire ai familiari di disabili, o ai lavoratori stessi disabili, di beneficiare di tre giorni di permesso mensile, allo scopo di garantire un’assistenza morale e materiale adeguata.Concludendo, appare evidente che siano due istituti con natura totalmente diversa e non interscambiabile, quindi la fruizione delle ferie non può incidere sul godimento dei permessi ex art. 33, non rendendo possibile un proporzionamento degli stessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
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