Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa in materia di privacy, l’art. 6, comma 2, lett. a), punto 2), del Decreto Sviluppo (Dl 70/2011) dispone che all’art. 13, D.Lgs. 196/2003 – Informativa in materia di protezione dei dati personali– è aggiunto il comma 5bis riguardante nuove modalità di tenuta dei curricula pervenuti in azienda: “5 bis – L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta nel caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente un’informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)”.
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