circolare 41.2011

Il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni dubbi in merito al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell’agrotecnico laureato che svolga, oltre alla libera professione, un’ulteriore attività di tipo autonomo. Con la risposta ad interpello n. 9/2011 dell’8-3-2011, dopo aver ricordato che – a partire dal 1 gennaio 1996 – la categoria professionale degli agrotecnici è obbligata all’iscrizione presso l’ENPAIA (ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura), il Ministero ha precisato che l’art. 11 della L. n. 251/1986 declina tutte le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione all’albo, e quindi alla gestione separata presso ENPAIA.Se l’attività secondaria che viene svolta dall’agrotecnico non rientra nelle specifiche enunciate dall’art. 11 sopracitato, potrebbe essere necessario l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995), con conseguente assoggettamento contributivo dei redditi derivanti dalla suddetta attività. Se invece il reddito deriva da un’ulteriore attività rientrante nella norma di cui all’art. 11, il medesimo andrà a confluire nella gestione separata presso ENPAIA, con aumento del relativo montante contributivo ai fini previdenziali.L’interpello riprende una linea ormai abbastanza decisa, anche se non sempre ben delineata.Ricordiamo in particolare la recente circolare Inps n. 5 del 13-1-2011 (Cfr. Circolare Unicaf n. 12/2011) sul tema specifico dei professionisti che esercitano le funzioni di amministratore di società o di componente di collegio sindacale.

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