circolare 31.2011

Una circolare congiunta Agenzia delle entrate e Ministero del lavoro, n. 3/E del 14-2-2011, fornisce le istruzioni per la detassazione 2011 (tema già affrontato nelle circolari Unicaf nn. 164/2010 e 23/2011), ma non sulla decontribuzione.Come altri degli ultimi mesi, si tratta di un intervento che suscita perplessità per diverse ambiguità e la scarsa aderenza alla realtà. Prima di addentrarci nell’esame sistematico della nota anticipiamo che proprio la parte finale affronta un tema di grande importanza per la cooperazione.Il punto 3.1, infatti, ha previsto la possibilità di detassazione dei ristorni corrisposti ai soci nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività (manca “l’eccetera” ma riteniamo che si tratti di una dimenticanza visto che il ristorno è corrisposto in presenza di utile di esercizio).Non è previsto in questo caso l’obbligo dell’accordo territoriale/aziendale. La questione è di grande rilevanza e aveva creato molte preoccupazioni per la possibile commistione tra aspetti societari e sindacali.La circolare ripercorre i punti qualificanti del ristorno:• corrisposto in relazioni alle prestazioni (e non al capitale);• previsto dall’atto costitutivo;• condiviso dai soci e deliberato all’assemblea.Si tratta di un risultato di grande rilievo ottenuto con l’impegno determinante di Confcooperative.L’argomento, data la sua complessità, sarà oggetto di un successivo approfondimento. Una delle poche cose chiare è contenute nel primo punto: dal 2011 per godere della detassazione è necessario che le somme siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.Era questo il principale nodo che doveva essere sciolto. Queste somme poi devono essere correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o a utili di impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.Devono quindi essere escluse le erogazioni previste da contratti nazionali o individuali. Per quanto riguarda le condizioni individuali di accesso ricordiamo che il lavoratore deve aver percepito, nel 2010, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro. In questo importo devono essere compresi anche gli importi detassati nello stesso 2010 (nel 2010 il limite, riferito al 2009, era di 35.000,00 euro).Rimane invece invariato l’importo massimo detassabile di 6.000,00 euro.Dal punto di vista operativo ricordiamo brevemente che il datore riconoscerà automaticamente il beneficio a tutti i dipendenti che erano in forza per l’intero 2010 con un contratto a tempo pieno.Negli altri casi (dipendenti assunti dopo l’1-1-2010 e nel 2011, o che avevano un rapporto a tempo parziale) il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine al rispetto del limite di reddito. Gli aspetti discutibili riguardano la forma e i contenuti dei contratti che sono alla base degli emolumenti detassabili.Non ci riferiamo alla chiusura del punto 1, che fa salvi i contratti preesistenti purché in corso di efficacia, né alla puntualizzazione che non è necessario un preventivo deposito come avviene per la decontribuzione, ma ai punti 2 e 3.I contratti infatti possono non essere “cristallizzati in documenti cartolari”. Per l’estensore della circolare questa è una situazione che “non di rado avviene”. Chi invece si occupa di queste questioni sa bene che gli accordi veri sono scritti e sottoscritti, e anche così sorgono problemi.Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva “…è sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel CUD…” che le somme corrisposte sono riconducibili a incrementi di produttività ecc. e che sono state erogate in attuazione di uno specifico contratto. In questo contesto ci sembra una condizione inutile: il contratto definisce le condizioni perché i lavoratori abbiano diritto ad un emolumento, che sia agevolato fiscalmente oppure no. Il sostituto d’imposta che non effettua correttamente le trattenute, agevolate oppure no, è sanzionato. Successivamente la circolare prevede che i contratti territoriali/aziendali possano replicare i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento. E’ pure possibile che questo avvenga con riferimento a istituti quali straordinario, turni, lavoro notturno e domenicale, clausole flessibili ed elastiche ecc. E’ però bene tenere presente che in genere i contratti stabiliscono le regole per lo svolgimento di questi istituti, ma non li collegano a incrementi di produttività ecc.E’ poi inserita una clausola potenzialmente interessante per le cooperative di più grande dimensione. I contratti aziendali possono infatti essere anche di rilevanza nazionale quando l’impresa ha una pluralità di impianti.Vale la pena di riportare l’ultimo paragrafo del punto 2. ”…gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi o aziendali che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione di parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale senza che sia necessario che l’accordo collettivo espressamente o formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività.” E’ quindi il datore di lavoro che decide se detassare o no in base a norme di contratti collettivi che possono non prevedere esplicitamente il collegamento tra gli emolumenti e gli incrementi di produttività! Il punto 3 della circolare è dedicato ad una elencazione degli istituti detassabili a condizione, viene ribadito, che siano legati ad incrementi di produttività ecc.• Straordinario (anche forfettizzato): detassabile sia la quota oraria sia la maggiorazione.• Tempo parziale: detassabile l’intero compenso (a nostro avviso, ma non è chiarito, non deve essere detassata anche l’eventuale maggiorazione a compensazione degli istituti differiti).• Lavoro notturno: detassabile sia il compenso orario sia la maggiorazione.• Lavoro festivo: detassabile la maggiorazione.• Lavoro a turno: detassabile l’indennità. La risoluzione n. 83/E del 17-8- 2010, che ha riaperto il problema, ha previsto la detassazione anche del compenso orario in caso di turni notturni. Riteniamo che l’orientamento non sia modificato. Alla luce di quanto sopra esposto ci sembra di poter dire che ad oggi dovrebbero essere senz’altro detassabili i premi di produttività previsti dai contratti di 2° livello, mentre appare più difficile che contratti scritti, su quelli verbali non abbiamo esperienza, rispettino i requisiti richiesti. Fatta la disamina della circolare sono indispensabili alcune considerazioni.L’impostazione che è stata data potrebbe mettere le imprese in una situazione di grande difficoltà perché si troveranno di fronte a richieste sindacali per una modifica della contrattazione che solo formalmente avranno ad oggetto incrementi di produttività.Viene cioè vanificata l’opportunità, fortemente richiesta ad esempio dall’accordo interconfederale del 22-1-2009, di incentivare una contrattazione di 2° livello indirizzata ad un incremento vero della produttività.La circolare ha preferito puntare semplicemente su una riduzione della pressione fiscale a favore soprattutto di chi svolge lavoro straordinario ed a turno. Siccome sul primo aspetto non è politicamente possibile intervenire direttamente, si è optato per questa soluzione. Nonostante le rassicurazioni ministeriali riteniamo opportuno, se non necessario, che eventuali accordi di 2° livello non riprendano tanto la normativa nazionale (riprodurre l’articolo sullo straordinario di un Ccnl non rende quella prestazione di per sé “produttiva”). Sarebbe infatti importante, non solo ai fini del beneficio fiscale ma anche della gestione aziendale, che si valorizzassero gli aspetti di incremento della produttività che si realizzano in quel particolare contesto.Su questi temi però sarà necessario tornare alla luce di ulteriori riflessioni.

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