L’INPS, con il messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011, ha chiarito alcuni aspetti in merito allo sgravio contributivo previsto per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e/o lavoratori in congedo di maternità, così come previsto dal D.lgs. n. 151/2001, nel caso in cui la lavoratrice sostituita si avvalga della flessibilità del congedo prevista dall’art. 20 del citato decreto legislativo.Infatti l’art. 4, comma 2, prevede che le assunzioni in sostituzione possano avvenire anche a partire dal mese precedente l’inizio del congedo (salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva); nel caso di aziende con meno di venti dipendenti, il comma 3 prevede uno sgravio contributivo del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.Nell’eventualità che la lavoratrice da sostituire decida di usufruire della flessibilità del congedo prevista dall’art. 20 (e chiaramente previa autorizzazione medica), – ricordando che l’opzione di flessibilità del congedo è esercitabile fino al compimento del settimo mese di gravidanza, – lo sgravio è da ritenersi comunque applicabile, in quanto l’assunzione risulta originariamente intervenuta in conformità alla previsione del comma 2 dell’articolo 4. Si rammenta che lo sgravio contributivo di cui sopra può trovare applicazione entro il limite previsto dall’articolo 4, comma 4, del D.Lgs n. 151/2001, e cioè entro il primo anno di vita del figlio della lavoratrice/lavoratore, o comunque entro il primo anno dall’accoglienza del minore adottato o in affido.
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