L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143 del 30.12.2010, ha chiarito alcuni dubbi in merito alle detrazioni per figli a carico, nel caso in cui i genitori siano legalmente ed effettivamente separati.Nello specifico, l’interpello posto riguardava il caso di un genitore, con figlia in affidamento congiunto, e con il coniuge non percettore di alcun reddito.La risoluzione fa riferimento all’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, che prevede “…la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo…”.Si evince quindi, già dalla norma che, previo accordo tra i due genitori divorziati, la detrazione possa essere assegnata al genitore possessore di redditi. Già la circolare n. 15/E del 16-3-07 dell’Agenzia delle Entrate, riconfermata dalla risoluzione in esame, prevede inoltre che il genitore che abbia fruito della detrazione del coniuge sia tenuto a riversare all’altro un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50 per cento.L’Agenzia delle Entrate pone come condizione un accordo tra i genitori sull’utilizzo della detrazione. A nostro parere l’accordo deve essere stabilito solo al verificarsi di condizioni differenti da quelle iniziali.
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