circolare 12.2011

L’Inps, con circolare n. 5 del 13-1-2011, chiarisce le condizioni per l’iscrizione alle casse di categoria degli amministratori di collegi, albi fondi pensione.Fin dall’istituzione della gestione separata è in corso un contenzioso tra i professionisti che vorrebbero avere tutti i versamenti previdenziali relativi alle loro attività presso la cassa di categoria e l’Inps, che al contrario vorrebbe attrarre tutti i compensi verso la gestione separata.La citata circolare prende atto dell’orientamento assunto dall’Agenzia delle entrate, nel caso specifico attraverso le istruzioni al Modello unico 2010, e fa segnare un punto a favore dei professionisti.Il caso in esame è quello del professionista eletto nel consiglio del proprio ordine o collegio o nel fondo di previdenza.Tutti i compensi percepiti in questi casi devono essere considerati come derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione. I compensi in oggetto devono quindi essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 105/2001 aveva già chiarito, anche se in modo generico, che in via generale i compensi di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale. La circolare faceva l’esempio dell’ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni. In questo caso si può ritenere che questo incarico sia attribuito in relazione alla professione esercitata.Con la stessa logica è evidente che nell’organo amministrativo di un ordine professionale debbano essere presenti i componenti di quell’ordine e che quindi l’attività di amministratore sia strettamente collegata a quella professionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *