circolare 15.2011

L’Inail, con lettera circolare n. 60010.14/01/2011.0000246, fornisce i primi chiarimenti in merito agli sgravi contributivi per le imprese agricolo operanti in zone svantaggiate a partire dall’autoliquidazione 2010/2011.Come comunicato con circolare Unicaf n. 163/2010, la legge di stabilità 2011 (all’articolo 1, comma 45) ha previsto la proroga dell’aumento degli sgravi per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate.Dalla lettera della norma sembrava che non vi fossero scadenze e che quindi il provvedimento non fosse limitato al 2010, come invece era stato ventilato da alcuni.L’interpretazione dell’Istituto propende, giustamente, per l’interpretazione letterale e cioè che …la norma ha stabilito con effetto retroattivo l’applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010, confermando altresì le predette percentuali per il futuro.Per quanto riguarda l’autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo sono che già state notificate riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la previgente normativa, le ditte dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni mantenendo la suddivisione dell’imponibile contributivo tra i due periodi 1/1/2010-31/07/2010 e 1/8/2010-31/12/2010.Le percentuali di sgravio saranno le stesse (75% per le zone particolarmente svantaggiate e 68% per quelle svantaggiate) per entrambi i periodi del 2010 e per la rata del premio relativa all’anno 2011.

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