circolare 136.2010

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 39/2010, ha risposto ad un quesito in merito alla fruizione del congedo di maternità richiesto in caso di adozione internazionale, al fine di svolgere all’estero le procedure adottive. Nel dettaglio, l’interpellante chiede se il periodo di assenza fruito dalla dipendente possa essere considerato comunque congedo di maternità anche nel caso in cui la procedura venga interrotta e non vi sia, di conseguenza, l’ingresso del minore in Italia.Il ministero ricorda che l’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, modificato dall’art. 2, comma 452 della L. n. 244/2007, intervenendo in materia di adozioni internazionali, prevede che il congedo di maternità pari a 5 mesi possa essere utilizzato anche per il periodo necessario di permanenza all’estero, periodo che deve comunque essere certificato dall’ente adozioni autorizzato e allegato alla domanda di maternità, così come predisposto dall’INPS nella circolare n. 16/2008.In base a quanto sopra analizzato il Ministero, seppur non riconoscendo una disposizione specifica inerente l’esito negativo di una richiesta di adozione, sottolinea come il proposito alla base delle norme sopracitate sia orientato alla realizzazione dell’adozione, e in particolar modo al benessere del bambino.In base a ciò l’eventuale esito negativo della procedura di adozione, debitamente giustificato dall’ente presso la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, non condiziona il riconoscimento del periodo trascorso all’estero come congedo di maternità, in quanto ogni altra soluzione contraria sarebbe di ostacolo al ricorso delle procedure adottive.

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