Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 36/2010, risponde alla domanda posta dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro inerente la computabilità (e quindi l’eventuale esclusione) della base occupazionale ex art. 5, comma 2 della l. n. 68/99, modificato dall’art. 1, comma 53 della l. n. 247/2007, ai fini della quota di riserva di cui all’art. 3 della stessa legge, dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l’edilizia stradale,.Il Ministero fa immediatamente riferimento a quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 68/99, il cui comma 1 stabilisce che tutti i datori di lavoro (pubblici e privati) debbano avere alle loro dipendenze lavoratori disabili come in percentuale indicata nel medesimo articolo. Sono però contemplate, nel successivo art. 5, alcune ipotesi per le quali è possibile l’esonero dal suddetto obbligo e cioè i datori di lavoro privati e pubblici operanti nel settore del trasporto aereo marittimo e terrestre e il personale viaggiante e navigante. Inoltre, lo stesso esonero è previsto per il settore edile nel caso di personale di cantiere e di addetti al trasporto del settore.È fondamentale, ai fini della possibilità dell’esonero sopracitato, che l’impresa rientri nelle categorie indicate: a tal proposito il Ministero ricorda che, nel settore edile, esclusivamente per il periodo di attività del cantiere, saranno esclusi dal computo i lavoratori adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere, mentre saranno inclusi coloro che operino in luoghi diversi dal cantiere.In base alle precedenti riflessioni il Ministero non ritiene che i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato possano essere esonerati dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non sono presenti i requisiti richiesti come da art. 5 comma 2, l. n. 68/1999, non essendo, per natura dell’attività svolta, personale di cantiere.
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