La sentenza n. 19834 /2010 della Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di apprendistato non può essere formalizzato nel caso di lavoratori in possesso di diploma scolastico corrispondente alle mansioni lavorative.Nella fattispecie, si trattava di un lavoratore con il diploma di geometra, assunto come apprendista con qualifica di disegnatore tecnico in uno studio professionale, per il quale l’INPS chiedeva il recupero dei contributi versati erroneamente in forma ridotta, così come previsto dal regime agevolato di questo istituto.Benché la sentenza faccia riferimento alla legge 196/97, e nello specifico, all’art. 16 comma 2, la Cassazione ha ripreso la natura del contratto di apprendistato, ribadendo la necessità di individuare un effettivo contenuto formativo, con conseguente partecipazione a iniziative di formazione previste dai differenti contratti collettivi. In questo caso, sottolinea la Cassazione, le nozioni da acquisire sono da considerarsi già apprese in funzione della qualifica scolastica, rendendo così illegittimo l’utilizzo del contratto di apprendistato.Come detto, la sentenza non si riferisce all’attuale sistema e per dare un giudizio compiuto dovrebbe essere approfondito il caso specifico. L’occasione è però utile per ribadire la natura anche formativa del contratto di apprendistato. Se questa componente è assente o ridotta ai minimi termini, l’Inps ha buon gioco a chiedere il pagamento dell’intera contribuzione.
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