Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta ad interpello n. 26/2010, ha confermato la possibilità, anche per le imprese edili, di usufruire della proroga della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) in mancanza di effettiva ripresa dell’attività lavorativa; in particolare, nell’interpello in questione, viene richiesto un parere nel caso di proroga di sospensioni a zero ore, in base alla normativa attualmente vigente per l’industria ex art. 6, L. n. 164/1975.Sull’argomento, si fa riferimento all’art. 1, comma 1, della legge n. 427/1975, (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini) che stabilisce la possibilità di usufruire di integrazione salariale per tre mesi continuativi, e fino ad un massimo complessivo di 12 mesi, solo nel caso di riduzione dell’orario di lavoro.L’art. 6, comma 1, della legge n. 164/1975 (norme in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali) – invece – prevede la possibilità di beneficiare dell’integrazione fino ad un massimo di tre mesi continuativi e, in casi eccezionali, fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (e quindi non solo per riduzione dell’orario).L’interpretazione del Ministero parte dal presupposto che, entrambe le norme, siano dettate dalla medesima ratio, riconoscendo però nell’art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975 una più favorevole disposizione normativa, in quanto trova applicazione a tutte le tipologie di imprese industriali, includendo di conseguenza anche quelle del settore edile ed affini.Nel settore edile, come in quello industriale, è quindi possibile usufruire di 52 settimane di Cigo anche in caso di sospensione a zero ore e senza che vi sia effettiva ripresa (anche se una previsione di ripresa deve essere comunque prevista). Calcolo della settimana integrabile – il secondo quesito posto nell’interpello 26 riguarda invece le modalità di calcolo dei limiti temporali della settimana integrabile. L’INPS, con il messaggio n. 116/2009, aveva già confermato l’applicazione di tali criteri di calcolo anche al settore edile ed affini, limitandola però ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini, crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo. Il Ministero, per ragioni di uniformità dell’azione amministrativa e in assenza di giustificazione normativa, ritiene perciò che sia corretto far rientrare tra le ipotesi sopra citate, anche le sospensioni legate ad eventi meteorologici, sensibilmente più ricorrenti in campo edile. Ricordiamo che la fattispecie riguarda le settimane di Cigo usufruite parzialmente. Per il calcolo dei limiti massimi si dovrà sommare il numero delle giornate usufruite e dividerlo per 5/6, a seconda che si adotti la settimana corta o meno. Per completezza, sul tema si segnala: • Circolare Unicaf n. 188/09 del 01/12/2009 – Chiarimenti vari in materia di integrazioni salariali.
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