circolare 93.2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta ad interpello n. 18/2010, intende fornire chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dei benefici di cui all’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 per l’assunzione di lavoratori regolarizzati a seguito di procedura di emersione.L’art. 8, comma 9 della L. 407/1990 infatti prevede la possibilità, per il datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato (sia tempo pieno che parziale) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, di beneficiare di una riduzione contributiva previdenziale ed assistenziale del 50% per un periodo di 36 mesi, a condizione che l’assunzione non sia fatta in sostituzione di lavoratori licenziati e/o sospesi per qualsiasi causa (i contributi non sono dovuti in alcuna misura nel caso l’assunzione si effettui nelle aree del Mezzogiorno o per conto di imprese artigiane).La condizione alla base dell’agevolazione è il riconoscimento dello stato di disoccupazione del lavoratore, che si intende tale in base alla definizione fornita dall’art. 1, comma 2, lett.c) del Dlgs n. 181/2000 (modificato dall’art. 1del Dlgs n. 297/2002) e cioè “..soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti..”.La suddetta condizione deve essere necessariamente formalizzata tramite apposita dichiarazione che il lavoratore deve sottoscrivere e presentare al Centro per l’Impiego di competenza. Inoltre, ricorda il Ministero, al fine di poter usufruire dei benefici contributivi in oggetto, a seguito della riforma del collocamento, è necessaria anche la dichiarazione di responsabilità, debitamente firmata dal lavoratore e presentata, insieme all’attestazione della permanenza dello status di disoccupazione, al Centro per l’Impiego.In base a queste condizioni, il lavoratore interessato alla procedura di emersione non può essere considerato disoccupato in quanto presta lavoro alle dipendenze del datore già prima della procedura di emersione, e pertanto risulta impossibile, per il datore di lavoro, fruire dei benefici di cui alla citata L. n. 407/1990. Benefici contributivi e trasferimento d’azienda. Sempre inerente la possibilità di usufruire dei benefici ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, il Ministero, rispondendo alla domanda di interpello 20/2010, chiarisce anche la possibilità di continuare a beneficiare delle agevolazioni sopra riportate qualora si realizzi un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., e cioè “..mediante qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità..”. Pertanto, in presenza delle condizioni necessarie al riconoscimento del diritto al beneficio (assunzione a tempo indeterminato e disoccupazione riconosciuta del lavoratore come riportato precedentemente) il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, già fruiti dal cedente, per la parte residua fino alla scadenza dei 36 mesi in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.

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