L’Inail, con la nota n. 4245 del 27 maggio 2010, ha chiarito i termini delle riduzioni contributive previste per il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi, riferito all’autoliquidazione 2009/2010, alla luce del decreto legislativo n. 72 del 20/05/2010, che fissa al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio.La Finanziaria 2010 ha previsto il finanziamento di interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto tra cui la riduzione contributiva di cui all’art.29, comma 1 bis, terzo periodo del DL n. 207/2008, mentre l’art. 1, comma 2, del DL n. 72/2010 ha fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l’autoliquidazione 2009/2010 da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 dall’art. 5, comma 7 septies, del decreto legge n. 195/2009.L’Inail ricorda che le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, destinatarie della riduzione del 14,50% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane, hanno già ricevuto entro dicembre 2009 le basi di calcolo per l’autoliquidazione 2009/2010 ed, entro il 16 giugno, dovranno:- calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni i nuovi tassi indicati nel modello 20 SM (attualmente in corso di spedizione);- calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 ( e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,50 %).Il versamento dei premi dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in un’unica soluzione oppure a rate che, in seguito al differimento del termine, sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata (scadenza 16 agosto) e sulla terza (scadenza 16 novembre).I coefficienti da moltiplicare per gli importi delle rate sono:- rata 16 agosto (seconda): 0,003643288- rata 16 novembre (terza): 0,009138082.L’Inail specifica inoltre che le imprese che abbiano già versato, entro il 16 aprile 2010, il premio 09/10 in un’unica soluzione (calcolato quindi in base ai tassi precedenti e/o senza applicazione della riduzione del 14,50%) possono utilizzare il credito in compensazione mediante modello F24 con le consuete modalità. In relazione al nuovo termine di versamento del 16 giugno fissato dal decreto legge n. 72/2010 le imprese che nelle more dell’emanazione del decreto stesso non hanno versato il premio di autoliquidazione entro i termini previdenti, sono da considerarsi in regola ai fini contributivi, con effetto retroattivo. Per completezza, sul tema si segnala:• Circolare Unicaf n. 25/2010 del 01/02/2010 – Autoliquidazione Inail 2009/2010.• Circolare Unicaf n. 23/2010 del 25/01/2010 – Rateazione Autoliquidazione Inail 2009/2010.
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