Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta ad interpello n. 17/2010, intende fornire chiarimenti in merito al rispetto delle norme in materia di occupazione di disabili, nel caso un lavoratore diventi inabile con percentuale superiore al 60% nel corso del rapporto di lavoro.La questione sollevata riguarda la computabilità nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3, L. n. 68/1999 del lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile (con certificazione del superamento del 60% prodotta dalla ASL) durante il rapporto di lavoro; vengono chieste anche delucidazioni in merito al rilascio della certificazione di ottemperanza e alla data di decorrenza della stessa.Il Ministero, per prima cosa, inquadra la problematica sollevata nell’ambito dell’art. 4, comma 4 della L. n. 68/1999 che stabilisce che “..i lavoratori che divengono inabili alla svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale , delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.La domanda trae origine dal fatto che né la Legge né le successive circolari hanno definito le modalità procedurali relative ai lavoratori divenuti disabili nel corso del rapporto di lavoro.Il Ministero richiama questa situazione e ricorda che, a seguito dell’abrogazione da parte del DL n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata dagli uffici competenti all’inserimento lavorativo dei disabili, è la attestazione da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 che produce effetti con riferimento al periodo considerato. La possibilità di computare questi lavoratori non deriva quindi da una “autorizzazione” di un ente esterno, ma dalla presenza delle due condizioni essenziali previste dal citato art. 4, comma 4, condizioni che non necessitano peraltro di valutazione in quanto considerate “di fatto”.Dal momento in cui è riconosciuta da parte del competente servizio medico la percentuale di invalidità superiore al 60%, in assenza di una qualsiasi sentenza passata in giudicato che stabilisca la responsabilità del datore di lavoro di un evento infortunistico, il datore di lavoro stesso può computare il lavoratore. Il quesito sulla data di rilascio del certificato di ottemperanza è fuori luogo. Il Ministero infatti specifica che esso non ha alcun rilievo in quanto tal certificato è stato abrogato a decorrere dalla entrata in vigore dell’art. 40, comma 5, del DL n. 112/2008. L’interpellante probabilmente domandava come rendere evidente all’esterno questo fatto. A nostro avviso il datore di lavoro che avesse delle scoperture può inviare alla provincia un nuovo modello indicando il mutamento di situazione.In caso invece di obbligo assolto, la comunicazione potrebbe non essere mai effettuata. Il Dl 112/2008, infatti ha previsto che la presentazione annuale del prospetto informativo debba essere effettuata solo se avvengono cambiamenti che incidono sul computo della quota di riserva.
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