Con il DM 27/10/2009 (pubblicato nella G.U. n. 12 del 16/01/2010) il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in applicazione del DM 31/03/2008, ha istituito la Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti, Casse e società di mutuo soccorso aventi fine esclusivamente assistenziale. Inoltre ha fornito le linee guida per consentire a datori di lavoro e lavoratori di continuare a dedurre dalla base imponibile i contributi versati.I fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale sono stati istituiti dal Dlgs 502/1992 (riformato dall’art. 9, comma 1 del Dlg 229/1999).La presente circolare affronta il tema, molto complesso, nelle sue linee generali e per gli aspetti che riguardano il rapporto di lavoro. Gli ambiti di intervento dei fondi includono cure aggiuntive non comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che, integrandosi con quelli già presenti, ricoprono diverse aree di applicazione:• Prestazioni di medicina non convenzionale Cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale• Assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN, (escludendo però i programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità)• Prestazioni sociosanitarie erogate in strutture residenziali, semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota a carico dell’assistito• Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (attività di promozione della salute etc..)• Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (intese come le attività del sistema sociale che supportano la persona in stato di bisogno)• Prestazioni sociali erogate nell’ambito di programmi assistenziali intensivi e prolungati atti a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali dei soggetti non rientranti nel livello essenziale di assistenza• Prestazioni socio sanitarie finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia e/o infortunio, nella parte non compresa nel livello essenziale di assistenza Il Dlgs n. 41/2001 ha successivamente introdotto nel Tuir due forme di agevolazione relative ai contributi di assistenza sanitaria:• deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche in relazione ai contributi versati dai lavoratori ai fondi sanitari integrativi (art. 10, comma 1 lett. e).• esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente in relazione ai contributi versati dal datore di lavoro (art. 51, comma 2, lettera a).La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) è intervenuta rispetto a quanto sopra individuando un limite unico di deducibilità per entrambe le agevolazioni, fissato a 3615,20 euro.Per diversi anni la deducibilità/esclusione dal reddito ha operato senza particolari condizioni, se non quella che l’obbligo di contribuzione a casse e fondi derivasse da contratti o regolamenti. In seguito, il DM 31-3-2008 ha reso più operativa la materia dei fondi sanitari integrativi, specificando che: “(…) a partire dall’anno 2010, gli ambiti di intervento di cui al presente comma si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 51 erogate presso strutture autorizzate all’esercizio, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai proprio assistiti..”Si tratta delle spese per cure odontoiatriche, di quelle per prestazioni sociosanitarie in favore di soggetti non autosufficienti, delle prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio. Il DM 27-10-2009 ha integrato quanto già prodotto, specificando i dettagli relativi alla soglia del 20 per cento, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del limite e l’accesso alle agevolazioni fiscali. In particolare, nell’art. 5 del suddetto decreto, al punto 2, si specifica che “..il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall’anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministero della salute e conseguentemente, a partire dall’anno 2012, ber beneficiare annualmente del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettera a) del DPR n. 917/86 e successive modifiche”.In caso di mancato rispetto da parte del fondo della soglia del 20% per il 2010, datori di lavoro e lavoratori potranno perdere i benefici a partire dal 2012. Lo sfasamento è dovuto al fatto che i bilanci 2010, sono approvati a metà dell’anno 2011. Solo in quel momento potrà essere verificato il rispetto della destinazione dei fondi e l’Anagrafe potrà comunicare alle aziende il mantenimento o meno del beneficio fiscale, che opererà dalle retribuzioni di gennaio 2012. Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi.Il DM 27-10-2009 ha previsto infine l’istituzione dell’anagrafe dei fondi sanitari integrativi. Sono tenuti all’iscrizione :a) i fondi sanitari integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 20-12-1992, n. 502 e successive modiche;b) gli enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51 comma 2, lettera a) del DPR 917/1986. L’iscrizione avviene per via esclusivamente telematica attraverso il sistema SIAF (Sistema Informatico Anagrafe Fondi sanitari). Per l’anno 2011 e successivi, l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione potranno essere effettuate a decorrere dal 1 gennaio al 31 luglio di ciascun anno, e può essere richiesta da:• legale rappresentante o delegato di gestore di fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;• legale rappresentante o delegato di enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al citato art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986.L’Anagrafe è istituita presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e ha lo scopo, oltre a quello già riportato di censire i soggetti operanti nel campo della sanità integrativa, di verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate per prestazioni ai soggetti non autosufficienti e cure odontoiatriche da parte di Enti, Casse e Società di mutuo soccorso.
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