circolare 51.2010

L’INPS con il messaggio n. 7596 del 16/03/2010 ha comunicato che, nel caso di errati versamenti di quote di Tfr al FondInps invece che al Fondo di Tesoreria, sarà sua responsabilità sistemare le relative partite. Come infatti stabilito dalla riforma della previdenza complementare con il Dlgs. 252/2005 entrato in vigore il 1° gennaio 2007, il lavoratore può decidere se e a quale fondo di previdenza intende aderire e, di conseguenza, a quale fondo versare parte del proprio Tfr. La scelta avviene entro sei mesi dall’assunzione.Nel caso di mancata scelta, il Tfr maturato è comunque versato (silenzio-assenso) dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto collettivo, o a quella a cui hanno aderito la maggioranza dei lavoratori (nel caso ci siano più fondi di pensione complementare) oppure a FondImps, nel caso in cui non ci siano alternative. Nel caso invece il dipendente scelga di lasciare in azienda la quota del Tfr essa viene destinata al Fondo di Tesoreria. Con la nota n. 7596/2010 l’INPS, sottolineando il frequente verificarsi di errati versamenti, ribadisce che sarà sua competenza, nel caso in cui l’azienda abbia erroneamente effettuato versamenti di quote di Tfr al Fondinps anziché al Fondo di Tesoreria, sistemare le relative partite. Nella nota sono altresì evidenziate le indicazioni tecniche per la risoluzione delle suddette problematiche.

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