Il Ministero del lavoro (lettera circolare del 16-11-2009 Prot. 15/V/0019605) e l’Inps (Circolare 118 del 25-11-2009) estendono la possibilità di fruire dei congedi parentali giornalieri (cd “allattamento”) da parte del padre lavoratore in caso di madre casalinga.La presa di posizione trova fondamento in una sentenza del Consiglio di stato (n. 4293 del 9-11-2008), che aveva compreso nell’ipotesi contemplata alla lettera c) dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 (concessione dei riposi giornalieri del padre nel caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”) anche il caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.L’Inps, con la circolare 112 del 15-10-2009, aveva tentato di ridurre la portata della sentenza introducendo una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).Con ogni probabilità l’Istituto voleva limitare gli oneri derivanti da questa decisione e mantenere l’interpretazione originaria della legge.La lettera del Ministero stronca però questo tentativo e pertanto i congedi per maternità (1 o 2 ore giornaliere a seconda dell’orario di lavoro) spettano al padre lavoratore quando la madre è casalinga, senza alcuna condizione.In pratica i congedi spettano comunque: o alla madre lavoratrice dipendente o al padre visto che la condizione di casalinga della madre è semplicemente autocertificabile.Per il Ministero la citata sentenza consente al padre di beneficiare dei permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. Tale ultima affermazione – sostiene il Ministero – non sembra avere lo scopo di porre dei limiti o delle condizioni alla possibilità di fruire del beneficio, ma solo quella di esplicitare l’intenzione del legislatore.In caso di padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l’Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l’intervento del padre. Inoltre non esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.Tanto premesso, la richiesta dell’Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.Come si vede si tratta di una censura molto netta e inconsueta. In genere, infatti, divergenze di opinione di questo tipo venivano risolte internamente.
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