circolare 158.2009

L’Inps, circolare n. 104 del 27-6-2009, fornisce alcuni chiarimenti sull’esposizione nel Dmag delle quote di rivalutazione del Tfr. Come spesso accade per il settore agricolo, anche in questo caso le istruzioni non sono particolarmente complete.A inizio 2008 l’Inps aveva chiarito che il costo della rivalutazione del Tfr versato al fondo di tesoreria è a carico del fondo stesso.Il messaggio Inps n. 5859 del 7-3-2008 (circolare Unicaf 71/2008) aveva fornito le istruzioni operative per le aziende Dm.Per comodità di trattazione riportiamo la parte che interessa della nostra precedente circolare.“””Il messaggio 5859 conferma ovviamente che anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.L’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva (11%), che dal 2001 grava sulle rivalutazioni del TFR, dovranno essere effettuati, nei termini stabiliti dall’articolo 11, c. 4 del Dlgs. 47/2000 (acconto entro il 16/12 e saldo entro il 16/2), dal datore di lavoro con riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria.Il datore di lavoro recupererà l’importo versato relativamente al Fondo di Tesoreria nel DM10.Il meccanismo opera immediatamente per i lavoratori cessati nell’anno 2008 (ovviamente se erano in forza anche nel 2007 perché per chi è stato assunto nel 2008 non c’è rivalutazione) mentre – per gli altri casi – troverà applicazione alla fine di ogni anno a partire dal 2008.Ovviamente se un lavoratore è cessato nel 2007, la rivalutazione è totalmente a carico del datore di lavoro visto che riguarda l’accantonamento al 31-12-2006, rimasto in azienda.”””La circolare 104 interviene ora sul settore agricolo. La rivalutazione relativa al Tfr accantonato al 31-12-2007 deve essere comunicata con un Dmag di variazione “V” con periodo di riferimento 4° trimestre 2008.Per ogni lavoratore deve essere indicato nel quadro “F” l’importo relativo alla rivalutazione del Tfr versato al fondo tesoreria. La circolare utilizza, a nostro avviso impropriamente, questa locuzione. Non si tratta, infatti, di rivalutazione da versare al fondo, ma di rivalutazione che il fondo deve operare sulle somme accantonate. L’altro aspetto non chiaro è relativo all’importo da indicare. In base alle istruzioni sulla procedura a regime si dovrebbe supporre che l’indicazione sia al lordo dell’imposta sostitutiva che deve essere indicata separatamente.L’importo della rivalutazione deve essere contraddistinto dalla lettera di nuova istituzione “E” che andrà apposta nella casella “tipo retribuzione”; per tale lettera dovrà essere avvalorato solo il campo retribuzione senza l’indicazione delle giornate.Il codice “E” assumerà, quindi, il significato di importo relativo alla rivalutazione del TFR versato al Fondo di tesoreria. La circolare precisa poi che a regime l’importo, al lordo dell’imposta sostitutiva, dovrà essere dichiarato con il Dmag relativo al 4° trimestre di ogni anno che dovrà contenere anche l’importo dell’imposta sostitutiva (da indicare con tipo retribuzione “U”.Se alla scadenza della presentazione della dichiarazione del 4° trimestre non fosse ancora disponibile il dato della rivalutazione, la stessa potrà essere dichiarata alla prima scadenza utile con un Dmag di tipo “V”, riportante come competenza il 4° trimestre e l’anno di riferimento della rivalutazione.Salvo problemi di programma, questa eventualità non dovrebbe verificarsi visto che il modello relativo al 4° trimestre deve essere inviato entro il 31 gennaio mentre il tasso di rivalutazione è pubblicato verso la metà dello stesso mese.Viene, infine, specificato che per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro, le informazioni relative alla rivalutazione devono essere indicate nel modello relativo al trimestre in cui viene comunicata la cessazione stessa. In questo caso dovrebbero essere indicati sia la rivalutazione sia l’imposta sostitutiva.In sintesi possiamo dire che la lettera ”E” identifica un importo che il Fondo deve riconoscere al lavoratore per rivalutazione (non si tratta di un costo per il datore di lavoro e quindi non comparirà nell’elenco dei contributi da versare). La lettera “U” rappresenta un importo che deve essere riconosciuto al datore di lavoro in quanto si tratta di imposta sostitutiva che il datore di lavoro ha versato (sarà quindi posto in detrazione dai contributi dovuti nel trimestre). Ai fini della determinazione del credito del lavoratore quest’ultimo importo deve essere sottratto a quello della rivalutazione. L’ultimo punto della circolare specifica che per i Dmag che contengono la lettera “E” verrà effettuato un controllo per verificare la presenza obbligatoria del tipo retribuzione “F” nei DMAG dal 2007 per i lavoratori per quali l’azienda procede all’indicazione della rivalutazione (la lettera “F” contraddistingue la quota di Tfr da versare al Fondo tesoreria).In caso di mancata corrispondenza il modello verrà scartato con apposita segnalazione. Nell’ipotesi in cui si riscontri che non si è provveduto a comunicare gli importi accantonati al fondo di tesoreria con la lettera “F” è necessario inviare un modello DMAG di tipo “V” ad integrazione del modello già presentato nei termini di legge.

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