Per i contratti di associazione in partecipazione stipulati fino al 31-12-2006 e successivamente prorogati deve essere fatta la comunicazione al centro per l’impiego entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine originariamente stabilito. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro nella risposta a interpello n. 67 del 31-7-2009.La domanda deriva dal fatto che per questo tipo di contratto le comunicazioni obbligatorie sono entrate in vigore dall’1-1-2007. Sotto il profilo della sanzionabilità dell’obbligo in questione il Ministero rammenta che sono punibili soltanto le condotte connesse all’omesso o al ritardato invio della comunicazione di proroga intervenute successivamente all’11 gennaio 2008, data in cui è entrato in vigore il D.M. 30/10/2007 che ha definito il modello “Unificato Lav” col quale procedere all’invio della comunicazione stessa. Il Ministero si era già espresso in questo modo (risposte a Faq II.7 e II.8 riprese dalla circolare Unicaf 52/2007).
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