circolare 135.2009

Il superamento dei limiti di legge di straordinario, comporta il pagamento della sanzione cumulativa prevista dall’articolo 18bis del Dlgs 66/2003. Si tratta di un chiarimento fornito dal Ministero del lavoro in risposta all’interpello n. 56 del 10-7-2009. Il comma 6 del citato articolo prevede infatti le seguenti sanzioni amministrative:• in misura variabile da 25 a 154 euro;• se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero abbia riguardato nel corso dell’anno solare più di 50 giornate lavorative da 154 a 1.032 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta).Il Ministero, dalla lettura del testo e dalla comparazione con altri commi, trae la conclusione che la “sanzione amministrativa disposta dal comma 6 dell’art. 18 bis vada applicata una sola volta, senza moltiplicare l’importo per ciascun lavoratore interessato; ciò sia nella sua quantificazione “normale” (da 1 a 5 lavoratori: euro da 25 a 154) che in quella “aggravata” (da 6 o più lavoratori o più di 50 giornate l’anno: euro da 154 a 1.032)”.La nota non chiarisce se la sanzione debba essere applicata una sola volta, prendendo a riferimento il periodo di prescrizione, o su base annua.Si potrebbe giungere a questa seconda più sfavorevole interpretazione considerando che la sanzione “aggravata” fa riferimento all’anno come periodo di computo. In merito al limite di ore oltre il quale scatta la sanzione occorre richiamare la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 che precisa: Se il limite previsto dalla contrattazione collettiva è inferiore alle 250 ore, solo al superamento di detta soglia, ma fatte salve le ipotesi derogatorie di cui al comma 4 dell’art. 5 (casi eccezionali, forza maggiore, eventi particolari ecc.), si configura la violazione della previsione normativa.

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