circolare 127.2009

L’INAIL, con la nota n. 6704 del 24-6-2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla nota del 7-4-2009 del Ministero del Lavoro che ha comunicato, alle proprie DPL, di non considerare ammissibili interpretazioni che estendono l’ambito di applicazione dell’art. 16 del TU n. 1124/65 rispetto ad atti diversi dalla diffida.La questione riguardava in particolare la prassi di utilizzare il certificato di variazione, in luogo della diffida, per quantificare le somme dovute per il mancato assoggettamento del personale all’obbligo assicurativo e per invitare il datore di lavoro al pagamento delle stesse. Si ricorda che l’ art. 16 del TU n. 1124/65 prevede che: “L’Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, (di inizio attività, variazione e cessazione) diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore; a decorrere dall’inizio dei lavori.Contro la diffida dell’Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all’Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.Contro le decisioni dell’Ispettorato del lavoro l’Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.All’Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l’azione avanti l’autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.Per il procedimento avanti all’autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura civile.Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l’azione avanti l’autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti”. Al riguardo, con la nota del 24 giugno, l’Inail comunica che è stato concordato un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le DPL continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi esperiti ai sensi dell’art. 16, anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell’obbligo assicurativo, compresi quindi i certificati di variazione emessi da una sede Inail.L’istituto ha chiarito inoltre che nel contempo si attiverà per adeguare al disposto normativo le procedure informatiche realizzando, d’intesa con lo stesso Ministero del Lavoro, una intereoperabilità per via informatica con le DPL, secondo modalità che verranno fornite in seguito.

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