circolare 100.2009

Il Ministero del Lavoro con nota del 15 maggio 2009, n. 39 – Prot. 25/I/0007177 ha fornito chiarimenti in ordine alla proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa della lavoratrice in gravidanza escludendone l’obbligatorietà in tutte le ipotesi in cui ciò non sia funzionale alla necessaria realizzazione dell’oggetto del contratto e alla durata di questo; quando quindi venga meno l’utilità della prestazione resa dal collaboratore. Il caso sottoposto al Ministero: Nel caso in esame l’Università degli Studi di Padova aveva avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla sospensione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per maternità, paternità, adozione o affidamento ed il connesso diritto alla proroga del rapporto. In particolare era stato chiesto se per l’Ateneo sussistesse o meno una obbligatorietà di proroga – prevista in 180 gg. dal D.M. 12 luglio 2007, che riprende quanto sul punto previsto dall’art. 66, comma 3 del D.lgs n. 276/2003 – anche nell’ipotesi in cui venga meno l’utilità della prestazione resa dal collaboratore. L’Università aveva evidenziato infatti che la previsione di una facoltà di proroga del contratto, anziché di un obbligo in tal senso, “risponde alla considerazione che il tipo di contratto in esame è per sua natura finalizzato a rispondere ad un’esigenza dell’Ateneo circoscritta nel tempo e pertanto può essere soddisfatta dal collaboratore solo se la prestazione viene resa entro un determinato termine”.Sempre secondo l’Ateneo detto termine costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico: una prestazione resa oltre tali limiti temporali potrebbe non rispondere più ad un interesse, anche giuridicamente rilevante, del committente che però sarebbe tenuto ad erogare un corrispettivo per una prestazione non più utile, come nel caso di un’attività di docenza conferita per un determinato anno accademico oppure di un’attività di ricerca avviata per realizzare un progetto che trova non solo nell’oggetto specifico, ma anche nella durata la sua ragion d’essere. Al riguardo, il Ministero ha precisato che se l’assenza per gravidanza incide negativamente sulla realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. del 2007.Se infatti in taluni casi la sospensione del rapporto per gravidanza potrebbe essere ininfluente e, quindi, non in grado di compromettere il risultato collegato al progetto o al programma in altri, invece, potrebbe effettivamente far venir meno la finalità stessa del rapporto intercorrente tra le parti, non rendendo possibile il raggiungimento dello scopo prefissato.______________________________________________________________________________________ Approfondimento: a – Il richiamo della normativa e degli indirizzi forniti in materia di lavoro a progetto (art. 61 e segg., D. lgs. n. 276/2003): Nella nota in commento il Ministero pur precisando che per le p.a la disciplina del lavoro a progetto di cui al D. lgs. n. 276/2003 non si applica, a fondamento delle sue considerazioni, richiama il DM 12-7-2007 e le circolari della Funzione Pubblica n. 4/2004 e n. 2/2008 che nel regolare le modalità di realizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative nelle p.a. ricalcano chiaramente la disciplina e gli indirizzi ministeriali e giurisprudenziali espressi in materia di lavoro a progetto.In particolare, le circolari citate ricordando che nei rapporti di collaborazione sussiste uno stretto collegamento con il raggiungimento di specifici obiettivi, avevano chiarito che per ciò tali rapporti non possono ritenersi prorogabili “se non limitatamente al completamento di un’attività avviata, in quanto la loro durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività”.Sulla base di tali considerazioni il Ministero nella circolare qui in commento ha dunque precisato che “laddove venga meno il progetto o programma sotteso al rapporto di collaborazione instaurato – oggettivamente individuabile sulla base del contratto – il rapporto stesso può ritenersi esaurito ferme restando, evidentemente, le tutele previste in capo al lavoratore dal citato D.M. 12 luglio 2007”. Pare quindi evidente la connessione delle considerazioni svolte dal Ministero in materia di collaborazioni nel settore del pubblico impiego con il lavoro a progetto applicabile invece al solo settore privato e la loro conseguente applicabilità anche a questo ambito. b – Considerazioni critiche: L’impostazione del Ministero contenuta nella nota n. 39 pone l’accento sulla necessaria e fisiologica connessione che nel contratto di lavoro a progetto (o di collaborazione nel pubblico impiego) deve sussistere tra rapporto di lavoro e realizzazione dello specifico obiettivo (progetto) che le parti contraenti in sede di stipula del contratto si sono prefissate. Essa è sicuramente più coerente con la complessiva ratio della materia del lavoro a progetto. NB:Tuttavia essa contrasta con quanto previsto dall’art. 66, comma 3 del D. lgs n. 276/2003 che invece prevede espressamente che“ in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale”.Pare quindi consigliabile piuttosto attenersi a quanto previsto dalla lettera della legge, onde evitare le onerose conseguenze che potrebbero derivare da un’impugnazione del recesso da parte della lavoratrice.

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