La Direzione provinciale del lavoro di Modena ha posto al Ministero del lavoro un quesito in ordine alle visite mediche per l’assunzione di minori nella regione Emilia-Romagna.Segnaliamo questa presa di posizione in quanto decisioni analoghe sono state adottate d altre Regioni e per la valenza comunque generale del caso prospettato.L’articolo 8 della Legge 977/1967 prevede che i minori siano sottoposti a una visita medica preassuntiva da effettuarsi da parte di un medico del SSN.Rispondendo a un interpello (19-7-2006) il Ministero aveva chiarito che il medico deputato alla visita poteva essere sia il professionista in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale) sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario (ad esempio il medico di medicina generale).Il quesito della Dpl deriva dal fatto che nella Regione Emilia-Romagna, a seguito dell’emanazione del Regolamento n. 286/2008, adottato in attuazione della Legge regionale n. 6/2008 ed entrato in vigore il 25/12/2008, l’ASL non effettua le visite mediche previste per l’assunzione di minori dall’art. 8 della Legge n. 977/1967. Secondo la Dpl la normativa regionale non può incidere su obblighi penalmente sanzionati previsti da una legge dello Stato e quindi le visite preassuntive per i minori devono essere ancora effettuate.Se non vi provvede l’Asl dovranno essere effettuate da parte del medico di base del minore.La risposta del Ministero del 7-5-2009 ha confermato questa tesi.I due interlocutori non hanno affrontato il tema, ma a nostro avviso la normativa riguarda anche gli apprendisti minorenni.Il Dl 112/2008 ha infatti abrogato le norme specifiche per questa categoria (nello specifico l’articolo 4 della Legge 25/1955), ma per gli apprendisti minorenni rimangono comunque in vigore le norme di tutela generali contenute, nel caso specifico, nel citato articolo 8 della Legge 977/1967.
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