Il Ministero del lavoro (lettera circolare 12-5-2009 – Prot. 15/V/0008494/14.01.0) chiarisce che i riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del Dlgs 151/2001 (riposi giornalieri fino al compimento dell’anno di vita del bambino) spettano al padre lavoratore anche quando la madre è casalinga.Si tratta di un nuovo orientamento derivante da una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293 del 9-9-2008) che interpreta in modo molto più estensivo il requisito richiesto (“nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”) per la concessione al padre dei permessi.Il precedente orientamento, ora superato, identificava la madre non lavoratrice dipendente nella “madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) (circolare Inps n. 95 bis del 6-9-2006).
Lascia un commento