circolare 72.2009

L’Inps con circolare n. 46/2009 fornisce chiarimenti e istruzioni operative in merito alle agevolazioni riconosciute per incentivare l’assunzione di lavoratori collocati in CIGS e in mobilità da grandi aziende in crisi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali (L. n. 166/2008) o del trasporto aereo (L. n. 291/2004). L’agevolazione in questione è stata riconosciuta dal DL n. 134/2008 – che ha introdotto il comma 2 – quater all’ art. 5 del DL n. 347/2003 (Allegato n. 1), convertito in L. n. 39/2008 – e fa parte di una serie di misure speciali introdotte dal legislatore in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi operanti nei settori citati. Sono ammessi a fruire del beneficio tutti i datori di lavoro:- compresi quelli che abbiano concordato con il commissario straordinario l’acquisto di beni e/o contratti e/o attività e/o complessi aziendali dell’impresa in crisi;- che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stata richiesta e/o ottenuta la CIGS;- che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti l’assunzione di tali lavoratori in CIGS o in mobilità, riduzione di personale. – In entrambi i suddetti casi (di sospensione/CIGS o di riduzione del personale), tuttavia, le agevolazioni spettano comunque se l’assunzione avviene al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni o sospensioni di personale.- Le agevolazioni non spettano se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. L’assunzione deve riguardare lavoratori: – provenienti da un’impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ex art. 2, comma 2, della legge n. 39/2004;- collocati dall’impresa in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità, anche per un solo giorno.Oppure- provenienti da un vettore aereo o da una società da questo derivata a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie;- collocati in CIGS o in mobilità dal vettore aereo o dalla società derivata. In entrambi i casi: – l’impresa di provenienza al momento dell’ammissione alla procedura, deve, singolarmente o come gruppo, avere almeno 500 lavoratori alle proprie dipendenze e essere gravata da debiti per un importo complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Le agevolazioni riconosciute sono le stesse che operano nella generale ipotesi di assunzione di lavoratori in CIGS e in mobilità (art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, Circ. INPS 2/2/2006, n. 12).Pertanto nel caso in cui il datore di lavoro assuma con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, l’agevolazione in questione si sostanzia nel riconoscimento:- della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti;- di ulteriori 12 mesi di beneficio nel caso in cui il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato.- di un ulteriore contributo mensile, pari al 50% della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, qualora l’assunzione a termine sia trasformata in rapporto a tempo indeterminato.

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