Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 31/03/2009 (Prot. 25/1/0004549), in considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione del modello di autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ( art. 1, comma 1175, L. 296/2006), previsto per il prossimo 30 aprile, fornisce alcune indicazioni in merito agli adempimenti richiesti.Al riguardo si ricorda che il Ministero, con circolare n. 34/2008, nel fornire chiarimenti in ordine alla procedura per il rilascio del DURC “interno” aveva specificato che non risultano più dovuti né l’invio del modello SC37 (Circ. INPS n. 51/2008), né l’invio dell’autocertificazione all’INAIL richiesta in occasione dell’autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT ( Circ. INAIL n. 7/2008). Ai fini dell’autocertificazione va quindi utilizzato esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale del 31/03.Con la circolare n. 34 lo stesso Ministero aveva precisato che l’autocertificazione andava presentata alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa interessata (sul punto si rinvia alla Circ. Unicaf. n. 198/2008). Con l’ultima lettera circolare del 31/3/2009 sulla base delle sollecitazioni provenienti da alcune associazioni di categoria, vengono forniti alcuni chiarimenti in ordine ai seguenti punti:a) Agevolazioni relative ai periodi pregressi:Non sono esclusi dall’obbligo di presentare l’autocertificazione i datori di lavoro che pur non godendo al momento dei benefici, hanno comunque fruito di agevolazioni contributive nei mesi pregressi; ciò sulla base del fatto che tale obbligo deve ritenersi in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della norma che lo prevede (art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006).In tal senso saranno quindi tenuti a fornire l’autocertificazione:- i datori di lavoro che abbiano già trasmesso all’istituto il predetto modulo – e che pertanto abbiano già fruito dei benefici contributivi;- i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la prima volta.A decorrere dal 1/5/2009 l’invio dell’autocertificazione deve comunque precedere la richiesta del beneficio.b) Variazioni rilevanti e trasformazioni aziendali:Ricordiamo che l’autocertificazione, presentata e firmata dal legale rappresentante deve essere fornita una volta soltanto. Il Ministero precisa cosa debba intendersi per “variazioni rilevanti” in presenza della quali, secondo le previsioni della circolare n. 34 sorge l’obbligo di presentare una nuova autocertificazione.Devono ritenersi tali tutte quelle variazioni che incidono sulla fruizione delle agevolazioni in questione. In particolare rientra nella nozione la commissione di “irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro” di cui al DM 24 ottobre 2007.c) Pluralità di matricole INPS:Se l’impresa è in possesso di una pluralità di matricole INPS, in assenza di un loro accentramento, va sempre inviato un solo modello nel quale siano indicati i diversi numeri di matricola. Con la successiva circolare n. 10 dell’1-4-2009 il Ministero del lavoro fornisce le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle autocertificazioni in oggetto che riportiamo di seguito.Il modulo di autocertificazione disponibile sul sito www.lavoro.gov.it andrà compilato e salvato sul proprio computer. Tale file dovrà quindi essere firmato digitalmente, avvalendosi di firma digitale certificata da uno dei certificatori compresi nell’elenco mantenuto dal CNIPA ai sensi all’articolo 29 comma 1 del Dlgs. 82/2005.Infine, il file firmato digitalmente dovrà essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, unitamente ad una immagine scannerizzata di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it. Tale invio equivale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, all’invio alla Direzione provinciale del lavoro competente.I datori di lavoro interessati all’utilizzo della presente procedura sono invitati ad indicare nell’oggetto della mail la Direzione provinciale del lavoro competente, destinataria della autocertificazione, al fine di agevolare lo smistamento della corrispondenza da parte di questa Amministrazione. Per un quadro completo dell’argomento DURC si rinvia alla circolare Unicaf n. 193/2008.
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