La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 20-3-2009, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Firenze, in merito alla possibilità di sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e 34 del D. Lgs. n. 151/2001, ai fini del godimento del permesso retribuito per gravi motivi, per assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.In particolare, il Ministero, nel riconoscere tale possibilità, ha precisato che può essere mutato il titolo giustificativo dell’assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso e che l’ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare legittimata anche alla luce di una lettura orientata dell’art 22, comma 6, del D. Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l’art 34, comma 6, dello stesso D. Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale.Ai fini del mutamento del titolo giustificativo dell’assenza da congedo parentale a permesso retribuito rileverà, pertanto, esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’uno o dell’altro.
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