Il Ministero del Lavoro affronta la problematica dei prospetti informativi sui disabili e dell’applicazione delle sanzioni con risposta a interpello n. 26 del 20-3-2009 trasmessa al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.In particolare l’interpello sottoposto al Ministero aveva sollevato due questioni:a) quale fosse la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 68/1999 nell’ipotesi in cui l’impresa abbia più sedi dislocate sul territorio nazionale;b) se la mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto previsto dall’art. 9 comma 6, legge n. 68/1999 possa essere sanzionata ai sensi dell’art. 15 comma 4, L. n. 68/1999. In riferimento al primo quesito, il Ministero, riprendendo la nota 16-12-2008, afferma che sulla base delle informazioni desumibili dai prospetti inviati sarà possibile individuare presso quale Direzione provinciale del lavoro si incardina la potestà sanzionatoria, legata all’Ufficio territorialmente competente in base alla Provincia in cui risulti la presenza di scoperture in capo all’azienda. Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero precisa che l’art. 15, comma 1, della L. n. 68/1999 individua quale condotta illecita, il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 9, comma 6, consistenti nell’invio di un prospetto informativo avente specifichi contenuti, tra i quali “i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili”.La legge sanziona solamente il ritardato invio del prospetto informativo.Al riguardo il Ministero precisa che “se è evidente che l’omessa indicazione nel prospetto di uno dei contenuti di cui all’art. 9, comma 6, non è soggetta alla sanzione di cui all’art. 15, comma 1, ciò non esclude che un invio incompleto possa comunque essere ricondotto alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 15, comma 4, la quale punisce la generalità dei comportamenti, diversi dal ritardato invio del prospetto, che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, ciò evidentemente in quelle ipotesi in cui il prospetto sia da considerarsi quale “richiesta di avviamento” in quanto risulti una scopertura in capo al datore di lavoro”.Viene quindi chiarito che in tali ipotesi è punibile il datore di lavoro che, pur ottemperando all’obbligo dell’invio del prospetto informativo, abbia trasmesso un prospetto talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile.A questo proposito riteniamo che la Dpl dovrebbe comunque invitare l’azienda a correggere il prospetto, salvo che non si tratti di un atteggiamento ripetuto oppure palesemente dilatorio Ricordiamo che l’art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999, così come modificato dal Dl n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della stessa L. n. 68/1999, sono tenuti ad inviare al competente Servizio provinciale per l’impiego – nel caso in cui, rispetto all’ultimo prospetto inviato, avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale del datore tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (cfr. art. 40, comma 4, D.L. cit.) – un dettagliato prospetto informativo attestante, fino alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;- il numero ed i nominativi dei lavoratori disabili computabili nella quota di riserva;- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio;- le ulteriori informazioni previste dall’art. 3 del D.M. 22 novembre 1999 (cfr. Lett. circ. Ministero lavoro 16-2- 2000, prot. n. 346/M22).
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