circolare 59.2009

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, in merito alla applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Dl. n. 93/2008.Ricordiamo che con il provvedimento in esame aveva validità per il solo 2008. La normativa è stata riproposta (Dl 185/2008) anche il 2009, ma limitatamente ai premi di produttività (in precedenza la detassazione riguardava anche gli straordinari (Cfr circolare Unicaf n. 191/2009).Nel caso sottoposto ad interpello, in particolare veniva chiesto se il premio di incentivazione di cui all’art. 65 del vigente CCNL ARIS – AIOP – Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata, premio legato, in diversa misura, alle presenze dei lavoratori potesse essere incluso nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata.Il Ministero ritiene di includere nella previsione di cui alla lett. c) il premio di incentivazione citato. Ciò sulla base del fatto che la somma così corrisposta può essere considerata a tutti gli effetti un premio elargito ai fini dell’incremento della produttività del lavoro e della maggiore efficienza organizzativa della Fondazione.Questo allentamento da parte del Ministero fa piacere visto che in passato, ma si parlava di decontribuzione, il Ministero escludeva l’equazione presenza=produttività.In relazione a tale ipotesi giova ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 49 dell’11-7-2008., ha infatti precisato che rientrano nella misura, a titolo esemplificativo:- premi di rendimento,- forme di flessibilità oraria,- maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore»,- indennità di reperibilità o di turno,- premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa.Tali somme non devono inoltre essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta). In relazione all’interpello in esame, il Ministero ha poi ribadito che ai fini della concessione del beneficio è necessario che “la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa”.

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