Il Ministero del lavoro, in risposta a interpello, fornisce alcune indicazioni per il rilascio del Durc nel caso in cui un subappaltatore non risulti regolare.Il tema posto è interessante e pone in evidenza le falle del sistema dopo la quasi completa abrogazione delle norme relative alla responsabilità solidale contenute nell’articolo 35 del Dl 223/2006.La norma abrogata era fonte di notevoli problemi, ma la situazione attuale non sembra presentare maggior chiarezza.Il caso posto dall’Ance è quello della impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (Sal) in ragione dell’assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà, irregolarità tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad “altri cantieri o opere”.Già l’interpellante evidenzia che l’Inps e l’Inail non sono in grado di attestare la regolarità contributiva con riferimento al singolo appalto (come dicevamo lo prevedeva la citata norma abrogata). Di conseguenza, il Durc è riferito all’attività dell’intera azienda.Può quindi accadere che all’impresa principale sia sospeso il pagamento del Sal in presenza di un Durc irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, “rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell’opera interessata”.La soluzione escogitata dal Ministero con riferimento al caso in esame è la seguente.In tali fattispecie, pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall’art. 3 comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.Come si vede il problema della responsabilità solidale nella catena committente-appaltatore-subappaltatore non è di facile soluzione se la produzione di un modello F24 per cantiere creava enormi problemi di gestione, l’attivazione di una visita ispettiva è difficilmente generalizzabile.
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