Il Governo ha prorogato, per il 2009, il provvedimento di detassazione dei redditi di lavoro anche se limitato ai contratti di produttività, e che quindi non interesserà più le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare (articolo 5 del 185/2008 in materia di sostegno alle famiglie e all’economia) (si veda anche la circolare del Servizio sindacale n. 41/2008). Ricordiamo che il precedente provvedimento (Dl 93/2008) si riferiva alle somme erogate a livello aziendale “in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.Trattandosi di una proroga è lecito pensare che valgano tutte le indicazione date negli ultimi mesi dal Ministero del lavoro e dall’Agenzia delle entrate: circolare 49/E dell’11-7-2008 riassunta dalla circolare Unicaf 134/2008 e n. 59/E del 22-10-2008 ripresa dalla Circolare Unicaf n. 178/2008. Rispetto al provvedimento che sta per scadere, sono state apportate inoltre le seguenti modifiche (tra parentesi le regole oggi in vigore):• il periodo durante il quale devono essere effettuate le erogazioni è dall’1-1-2009 al 31-12-2009 (1-7-2008 /31-12-2008)• per ottenere il beneficio i lavoratori devono avere, nell’anno 2008, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (anno 2007 – 30.000 euro)L’articolo 5 prevede esplicitamente che se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2008, il beneficiario deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.Salvo che Agenzia e Ministero non diffondano diverse istruzioni riteniamo che si debba fare riferimento, sia per gli importi detassabili sia per le procedure da adottare, alle circolari citate sopra.
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