L’Inail, nota del 2-12-2008 prot. 10458, fornisce indicazioni sulle prestazioni spettanti ai lavoratori occupati con contratto di lavoro accessorio.In primo luogo l’Istituto riassume la norma con qualche nota comica (il decreto 112 del 25-6-2008 avrebbe esteso l’applicazione del lavoro occasionale vista la buona riuscita della sperimentazione per la vendemmia, che come noto in Italia si effettua in maggio!) e un’imprecisione (il voucher avrebbe un valore di 10 euro/ora cosa per nulla scontata).Approfittiamo però del lavoro fatto per fornire un riepilogo della normativa.Come è noto, a seguito dell’emanazione del D.M. 12 marzo 2008, in occasione della vendemmia 2008 è stata attuata la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.Nella prima fase di sperimentazione (attuata ai sensi del Dm 12-3-2008) il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio era previsto per le sole attività agricole di carattere stagionale, svolte da pensionati e da studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un corso di studi presso università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitato al settore delle vendemmie e fino al 31 dicembre 2008.Il Dl 112/2008 ha esteso il lavoro accessorio:- a tutte le attività agricole di carattere stagionale, per i pensionati e gli studenti;- alla generalità dei lavoratori, per tutte le attività agricole stagionali svolte in favore di aziende agricole in regime di esonero IVA, aventi cioè un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro. La parte di interesse è comunque quella sulle prestazioni di infortunio o malattia professionale. Si precisa, infatti, che:a) sono tutelati tutti i casi di infortunio e malattia professionale;b) l’obbligo di trasmissione della denuncia di infortunio ricade sul datore di lavoro/committente, nei termini e con le modalità di cui all’art. 53 T.U. (entro 2 giorni da quando ne viene a conoscenza attraverso la consegna del certificato medico) e il lavoratore è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 52 T.U. (infornazione immediata in caso di infortunio e 15 giorni dalla manifestazione della malattia professionale).c) il datore di lavoro/committente è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro alle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 T.U.d) le prestazioni erogate sono quelle previste dall’art. 66 T.U. e dall’art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38e) ai fini della determinazione della misura delle prestazioni economiche, la retribuzione da prendere a base è quella pari al minimale di rendita di cui al comma 3 dell’art. 116 T.U., attualmente pari a euro 13.899,90; quest’ultima, divisa per 300, costituirà l’imponibile giornaliero per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea pari a euro 46,33.
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