circolare 187.2008

Il Ministero del lavoro, nota 3-12-2008 prot. 25/I/0017286, interviene di nuovo in merito alle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità “a progetto” con particolare riferimento alle attività dei call center (Cfr circolare Unicaf n. 100/2006 in relazione alla circolare ministeriale n. 17/2006).La nota richiama in particolare la recente direttiva del 18-9-2008 in materia di attività di vigilanza. E’ noto che questa amministrazione vuole incentivare la certificazione dei contratti e, la citata direttiva, fornisce una motivazione di sicuro incentivo in tal senso. Si afferma, infatti, che “con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del Dlgs 276/2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro”. La nota in secondo luogo disconosce l’elencazione delle attività “a rischio” contenuta nella circolare n. 4/2008 (letteralmente “…che non sembrano adattarsi, per le tipiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non tanto con una prestazione di natura autonoma, intesa in senso ampio, quanto con lo schema causale della collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a progetto”) (Cfr circolare Unicaf n. 46/2008) anche se prescrive agli ispettori di acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro.In pratica non vi può essere una “presunzione di subordinazione” per determinate tipologie di attività. E’ decisiva la verifica del requisito essenziale della subordinazione, desumibile anche dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro. In mancanza di questo requisito, altri elementi o indici di subordinazione … possono tutt’al più assumere valore o carattere meramente indiziario. Se non vi è l’elemento della subordinazione, i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale possono – e anzi devono – essere considerate lavoratori autonomi. Viene poi richiamata, questa volta in positivo, la circolare 1/2007, secondo cui il collaboratore, impiegato in una attività di call center, out bound, è un prestatore di lavoro autonomo, ancorché coordinato e continuativo ai sensi dell’articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, quando svolge la prestazione in autonomia e cioè può liberamente prefigurare il contenuto della propria prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto. Si tratta di quelle attività di call center “in uscita” (ricerche di mercato ecc) e non in entrata (dove l’operatore è in attesa delle chiamate dei clienti).Per il Ministero è, quindi, necessario che l’attività consenta al collaboratore di operare in autonomia (si citano ad esempio anche il recupero crediti stragiudiziale mediante sollecito telefonico). A condizione che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa, non rilevano i seguenti elementi (che riportiamo integralmente):• l’utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro nell’ambito di un’attività organizzata del committente la quale rientri anche nel core business del processo produttivo del medesimo come individuabile, ad esempio, alla luce delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie, non rientrando tale ipotesi nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;• l’utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;• l’utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettono in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l’utente telefonico;• lo svolgimento della prestazione all’interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendo il collaboratore vincolato al rispetto di quell’orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore dovrà naturalmente poter decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e infine se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera;• l’impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell’ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;• le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 nonché del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206) ove siano del tutto specificative, nell’ambito del potere di coordinamento, di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione e non si concretizzino, quindi, in indicazioni di dettaglio derivanti riconducibili all’esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.La nota si chiude richiamando la necessità che le collaborazioni coordinate e continuative siano riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma “gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.Ancora una volta si chiarisce che, ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094 del Codice civile, l’elemento caratterizzante è quello della subordinazione a nulla rilevando, in assenza di detto elemento, altri elementi o criteri, come quelli sopra elencati, che possono assumere, nel delicato processo di ricostruzione della fattispecie concreta, una rilevanza puramente indiziaria (ma mai assoluta) sul piano probatorio.Come si vede la nota contiene criteri molto meno restrittivi di alcune emanate dalla precedente amministrazione. Gli operatori dovranno, comunque, tenere presente che questi orientamenti ministeriali possono essere disattesi in giudizio e che l’interpretazione dei singoli ispettori può portare a valutazioni diverse.L’insistenza sulla subordinazione è senz’altro giusta e condivisbile, ma bisogna ricordare che anche altri criteri, come la genuinità del progetto e la durata determinata, possono essere presi in considerazione per valutare la “tenuta” del contratto.

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