circolare 185.2008

Con la circolare n. 30 del 12/11/2008, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro interviene per fornire chiarimenti relativamente alla problematica della sospensione dell’attività imprenditoriale, alla luce dei criteri generali delineati dalla Direttiva del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali emanata in data 18/09/2008. La direttiva del 18/09/2008, infatti, relativamente al provvedimento in esame, sottolineava l’opportunità che l’adozione di un provvedimento così grave (penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con l’arresto fino a 6 mesi), se da un lato non dovesse in alcun modo creare discriminazioni, dall’altro non finisse per punire esasperatamente le cosiddette microimprese.In questo quadro, la Direttiva presupponeva che la discrezionalità dell’ispettore dovesse pertanto rivolgersi “esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un’ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori”. La Direzione dell’attività ispettiva ritiene opportuno intervenire con apposita circolare per cercare di far chiarezza su alcune situazioni potenzialmente problematiche, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dagli uffici territoriali.Gli ambiti di intervento riguardano anzitutto il “campo di applicazione soggettivo” e la “decorrenza del provvedimento di sospensione”. Il “campo di applicazione soggettivo” viene analizzato dalla circolare ministeriale per chiarire la nozione di “microimpresa” utilizzata nella Direttiva del Ministro.La Direttiva, infatti, utilizza questa nozione andando sostanzialmente ad individuare un regime applicativo che tenga conto dello specifico assetto organizzativo di questo specifico tipo di realtà imprenditoriali.L’ordinamento giuridico italiano, però, non contiene una nozione di “microimpresa” come, invece, si riscontra nella normativa comunitaria, ove tale organizzazione viene delineata sulla base di specifici parametri individuabili nell’entità del fatturato, nelle risultanze di bilancio o nel numero dei dipendenti.Essendo questi parametri di difficile verifica in sede di ispezione (anche in considerazione della tempestività con cui deve essere adottato il provvedimento), il riferimento indicato nella direttiva sembra presupporre una nozione cosiddetta “a tecnica” del concetto di microimpresa, che pertanto pare individuarsi come quella realtà organizzativa composta da un solo dipendente.Per questa ipotesi specifica, la circolare n. 30/2008 stabilisce che il provvedimento della sospensione non debba essere adottato.A questo proposito la circolare precisa, però, che tale ipotesi di non adozione del provvedimento non riguarda il caso in cui il lavoratore svolga attività caratterizzate da un elevato livello di rischio (a mero titolo esemplificativo, le attività edili), e che, in ogni caso, devono comunque essere applicati i provvedimenti sanzionatori.Sempre in riferimento alle “microimprese” di cui all’accezione ministeriale, pur non dovendosi applicare il provvedimento sospensivo, gli ispettori hanno l’obbligo, mediante una “disposizione”, di assegnare al datore di lavoro un termine breve sia per la regolarizzazione del lavoratore in nero, che per la eventuale sottoposizione dello stesso alla sorveglianza sanitaria qualora ne sussistano i presupposti di legge. Il secondo ambito di intervento della circolare attiene la “decorrenza del provvedimento di sospensione”. A questo proposito la Direttiva stabilisce che l’efficacia della sospensione decorre dalle ore 12,00 del giorno immediatamente successivo a quello dell’accesso ispettivo, fatti salvi i casi in cui vi sia “pericolo imminente” o “grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi”.L’intento della disposizione contenuta nella direttiva è quello di consentire all’ispettore un’analisi più approfondita dei presupposti che giustificano l’adozione del provvedimento sospensivo, soprattutto per far fronte alle eventuali anomalie del sistema UNILAV nonché alla fisiologica assenza di documentazione nei cantieri caratterizzati da attività mobili.I datori di lavoro ispezionati avranno tempo fino alle ore 12,00 del giorno successivo per produrre la documentazione attestante la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro.Le comunicazioni di assunzione prodotte, al fine di evitare il provvedimento, dovranno naturalmente portare una data antecedente il primo accesso ispettivo. Diversamente (comunicazioni di assunzione effettuate entro le ore 12,00 ma successivamente all’accesso in azienda degli ispettori) sia il provvedimento sospensivo che il provvedimento sanzionatorio conserveranno i propri effetti. La revoca del provvedimento, nelle ipotesi in cui gli ispettori abbiano ravvisato le ragioni per l’adozione, è subordinata oltre che alla piena regolarizzazione del personale dipendente, anche al pagamento di una somma pari ad € 2.500,00 di cui all’art. 14 del Dlgs 81/2008.Nell’ipotesi in cui le ore 12,00 cadessero in una giornata di chiusura degli uffici, la circolare precisa che il termine debba ritenersi differito al primo giorno lavorativo utile.Ulteriore precisazione riguarda l’attività di verifica della documentazione prodotta come prova della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro: a questo proposito, nella circolare si specifica che il funzionario della DPL competente, anche relativamente all’adozione del provvedimento, non necessariamente deve coincidere con il funzionario che ha effettuato l’accesso ispettivo.Da ultimo, molto importante, la circolare precisa che, indipendentemente dal differimento dell’efficacia della sospensione, il personale riscontrato “in nero”, dovrà comunque astenersi dalla prestazione lavorativa con effetto immediato fino all’avvenuta regolarizzazione.Qualora, in sede di analisi della documentazione prodotta dal datore di lavoro, dovesse emergere l’insussistenza delle ragioni che giustificano il provvedimento della sospensione, la direzione provinciale competente, in sede di autotutela, provvederà all’emanazione di provvedimento di “annullamento”.

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