L’INPS, con la circolare n. 94/2008, interviene sul tema del lavoro accessorio in relazione alle modifiche introdotte ex art. 22 del DL 112/2008, convertito in legge 06/08/2008 n. 133. Come evidenziato nelle circolari UNICAF 122/08, 137/08 e 143/08, le modifiche introdotte dalla manovra estiva (DL 112/08), sono divenute operative in vigenza della sperimentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di lavoro accessorio che l’INPS stava conducendo in occasione delle vendemmie 2008.La sperimentazione in corso, limitava la possibilità di accedere al contratto accessorio unicamente agli studenti e ai pensionati (secondo il previgente disposto ex art. 70, DLgs 276/2003). L’INPS, considerato l’esito positivo della prima fase della sperimentazione, con la circolare n. 94 del 27/10/2008, comunica l’estensione dell’applicabilità del lavoro accessorio anche alle altre attività ex art. 22 D.L. 112/2008 convertito con la L. 133/2008.Da ciò consegue che il sistema dei buoni lavoro (voucher), in conformità al disposto ex art. 72, co. 5 DLgs276/2003 fin dal 27/10/2008 (giorno di pubblicazione della circolare INPS n. 94), è pienamente operativo con riferimento alle: • prestazioni occasionali svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni di età, per le sole attività agricole di carattere stagionale, in favore di aziende di qualunque dimensione; • prestazioni occasionali svolte dalla generalità dei soggetti prestatori per la generalità delle attività agricole in favore di aziende ex art. 34, co. 6, del DPR 633/72, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 €. Rispetto alla sperimentazione avvenuta in occasione delle vendemmie, con l’allargamento nel settore agricolo del campo di applicabilità della tipologia contrattuale, oltre ad alcune variazioni finalizzate allo snellimento della procedura, viene introdotto il cd “carnet” di voucher, consistente in un buono “multiplo” di valore equivalente a 5 voucher (valore lordo € 50,00 – valore netto all’incasso per il lavoratore € 37,50). Il buono “multiplo”, precisa l’INPS, potrà essere utilizzato anche in combinazione con il voucher da 10,00 € per determinare l’esatto importo di una prestazione di lavoro occasionale. L’INPS, in qualità di concessionario, conferma le due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura, l’una legata all’utilizzo del voucher telematico e l’altra legata all’utilizzo del voucher cartaceo. Relativamente, invece, ai dettagli procedurali, non si riscontrano particolari novità rilevanti rispetto al sistema implementato in occasione delle vendemmie e delineato nella circolare INPS n. 81 del 31/07/2008 (ripreso dalla circolare UNICAF n. 137 del 01/09/2008). Unica eccezione è l’eliminazione dal testo della possibilità, concessa in occasione delle vendemmie per le sole regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, di effettuare il ritiro dei voucher presso lo sportello postale. Nella propria circolare, infine, l’INPS ribadisce che, per il prestatore/lavoratore, l’attività di natura occasionale accessoria non può dar luogo a compensi superiori a 5.000,00 € da parte di ciascun singolo committente.In secondo luogo, la circolare precisa anche che il suddetto compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
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