circolare 173.2008

Con l’ultima risposta a interpello del 3-10-2008, nota n. 48, il Ministero del lavoro affronta il tema della possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente.La nota distingue due casi:se il lavoratore ha l’obbligo di risposta alla chiamata e ha diritto a percepire la relativa indennità, non ha diritto a trattamento di disoccupazione, in quanto i periodi di sospensione sono comunque retribuiti Se invece il lavoratore non ha obbligo di risposta, al medesimo può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.

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