In risposta a un interpello, n. 40 del 12-9-2008, il Ministero del lavoro ribadisce la computabilità, ai fini della quota di riserva, dei disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio. La questione era già stata affrontata dalla circolare n. 66/2001 e dall’interpello n. 31/2008 con l’affermazione, ora ribadita, secondo la quale è possibile computare nella quota di riserva anche i lavoratori disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile non inferiore al 60% o un’invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l’inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnateQuesta computabilità prescinde dall’iscrizione dei disabili alle liste del collocamento obbligatorio o dalla stipula di una convenzione con i Servizi competenti. L’assunzione deve essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.La nota conferma inoltre che il riconoscimento della disabilità può avvenire anche in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di un caso forse più frequente nella pratica di quello esaminato sopra in quanto riguarda i dipendenti che subiscono una disabilità nel corso del rapporto di lavoro.In questo caso, se sono in corso procedure di avviamento obbligatorio, i Servizi competenti dovranno sospendere le procedure per le unità corrispondenti ai lavoratori in attesa di riconoscimento.In caso di mancato riconoscimento dell’invalidità, se il Servizio valuterà come dilatorio il comportamento del datore di lavoro, lo stesso Servizio dovrà informare la Direzione provinciale del lavoro, per le valutazioni di competenza sull’eventuale imputabilità al datore di lavoro dell’infruttuosa sospensione delle procedure di avviamento e sull’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.E’ comunque possibile concordare una dilazione dell’obbligo attraverso la stipula di una convenzione ai sensi dell’articolo 11 della L. n. 68/1999.
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