circolare 158.2008

Da un sommario esame della documentazione pubblicata sul sito Inps (www.inps.it. – sezione decontribuzione) e dalla versione dimostrativa disponibile sul sito risulta una stretta correlazione tra la data di scadenza del contratto (… con validità al…) e gli anni per i quali si chiede lo sgravio.In pratica per un contratto scaduto entro il 31-12-2007 non sarebbe possibile ottenere lo sgravio per il 2009 e il 2010 e probabilmente anche per il 2008.Questa impostazione è sbagliata per due motivi:• I contratti in oggetto quasi sempre prevedono l’erogazione del premio nell’anno successivo (è ovvio che prima bisogna verificare i risultati). Questa impostazione vale anche per l’anno di scadenza.• In risposta a due quesiti l’Inps ha riconosciuto la validità dei contratti, senza obbligo di ulteriore deposito, che contengono clausole di proroga tacita.Per lo stesso principio per un contratto con scadenza entro il 31-12-2008 non potrebbero essere richiesti gli sgravi per il 2009 e il 2010. Unica soluzione per richiedere gli sgravi per gli anni successivi al 2008, in caso di accordi scaduti entro il 2008, pare pare essere quella di indicare come termine di validità del contratto il 2010. Si tratta però di considerazioni che non sono supportate dall’Inps che speriamo rettifichi la procedura o dia indicazioni in merito in tempo utile. Sempre in merito a questo segnaliamo che:• La data di sottoscrizione del contratto deve essere compresa nel periodo 01/01/1993-31/12/2008. Si ribadisce quindi che i contratti stipulati dal prossimo anno non potranno godere della decontribuzione. Riteniamo che in questo modo si creino ostacoli non indifferenti alla futura contrattazione La data di validità del contratto deve deve essere compresa nel periodo 01/01/1993-31/12/2010. Per i contratti che hanno scadenza successiva dovrà quindi essere indicata quest’ultima data.

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