Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 35 dell1-9-2008, chiarisce che non è applicabile l’aliquota prevista per gli iscritti “ad altre forme di previdenza obbligatoria” per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS che risultino contemporaneamente sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.Come noto, infatti, per le collaborazioni coordinate e continuative è in vigore, ormai da diversi anni, un doppio regime contributivo. E’ prevista un’aliquota ridotta (17% contro 24,72%, nel 2008) per coloro che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.La nota ministeriale motiva il proprio orientamento sulla base del fatto che la previsione della citata aliquota del 17% è una norma di diritto interno e, sulla base del principio di territorialità, è applicabile solo per le attività lavorative che si svolgono in territorio italiano. Entrambe le attività, cioè sia quella che comporta l’iscrizione alla gestione separata INPS, sia quella che comporta l’assicurazione ad altre forme obbligatorie, devono riferirsi a rapporti per cui si applica il diritto italiano.
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