Il Ministero del lavoro, con nota del 10-06-2008, n. 16, in risposta ad interpello relativo alla definizione di “grave infermità” ed alla documentazione necessaria per la concessione del permesso di tre giorni di cui all’art. 4, commi 1 e 4, della legge n. 53/00 ha affermato che, in assenza di riferimenti legislativi e quindi di un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità” risulta fondamentale (ai fini della decisione finale riguardante l’assenso sulla gravità o meno dell’infermità) basare la valutazione sulla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie “pubbliche”.Il richiedente dei permessi deve, precisa il del Ministero, fornire la certificazione di accertamento clinicodiagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale, da cui dovrà risultare il concetto di grave infermità.
Lascia un commento