E’ stato finalmente pubblicato (Gu n. 171 del 31-72008) il decreto interministeriale 7-5-2008 che rende operativo il nuovo sistema di decontribuzione dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello.Per dare attuazione all’accordo Governo-Confindustria-Sindacati dell’estate 2007 la Legge 247/2007 ha completamente ridisegnato il sistema di decontribuzione delle erogazioni di 2° livello (premi di risultato) abrogando la previgente normativa. Lo sgravio, in precedenza praticamente automatico, ora è subordinato alla disponibilità di un apposito fondo (650 milioni annui per il triennio 2008/2010) ed alla domanda del datore di lavoro.Il Decreto appena pubblicato delinea le modalità operative, anche se bisognerà attendere le istruzioni Inps.Per semplicità nel commento seguiamo l’indice del decreto (le parti in corsivo riportano il testo del decreto). La prima novità è contenuta nell’articolo 1: il fondo è stato suddiviso nella misura del 62,50% per i premi derivanti dalla contrattazione aziendale e del 37,50% per quelli derivanti dalla contrattazione territoriale. La forte penalizzazione degli accordi territoriali, che invece sono una peculiarità del mondo cooperativo (si pensi alla contrattazione per i settori delle cooperative sociali, agricolo, delle pulizie, edile), è mitigata dal fatto che le risorse non attribuite a una categoria saranno destinate all’altra. L’articolo 2 riconosce la retroattività del beneficio a decorrere dall’1-1-2008 come previsto dalla Legge 247/07. Il tanto pubblicizzato aumento del tetto di decontribuzione al 5% è stato invece bloccato: in fase di prima applicazione, vista l’incertezza sulle risorse necessarie, viene mantenuto il tetto del 3%, comunque suscettibile di variazione in relazione al numero di domande presentate. A questo fine è previsto un ulteriore decreto entro il 30-9-2008, a condizione che l’Inps abbia attivato il sistema per recepire le domande dei datori di lavoro.Per fruire della decontribuzione i contratti di secondo livello devono:a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente decreto, ove non depositati, entro 30 giorni da quest’ultima data (per questa fase transitoria la scadenza ultima sarà quindi il 17 settembre p.v., considerato che il decreto entra in vigore il 15 agosto p.v., decorsi 15giorni dalla pubblicazione);b) prevedere erogazioni:• incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;• correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. E’ condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (l’abrogato articolo 2 del Dl 67/1997 richiedeva il rispetto di entrambe le condizioni).Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio (è il caso di molti contratti territoriali, anche cooperativi, quali ad esempio quelli del settore edile, sociale, pulizie…).Lo sgravio contributivo spetta soltanto per i dipendenti per i quali sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 389/1989. A questo proposito occorre tenere presente che la norma citata si riferisce ai minimali sui quali calcolare i contributi mentre la disposizione in esame richiede il rispetto dei trattamenti contrattuali.Ulteriore condizione per ottenere la decontribuzione è il possesso del Durc come previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Si tratta del cosiddetto Durc interno di cui alla circolare Inps 51/2008 (in pratica è l’Istituto previdenziale a verificare la regolarità contributiva).L’indebito utilizzo dello sgravio comporta il recupero dei contributi omessi, oltre al pagamento delle sanzioni civili.Sono escluse dallo sgravio le pubbliche amministrazioni relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.Sono prese in considerazione anche le imprese di somministrazione lavoro per le quali si deve fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice. Nell’articolo 3 sono contenute le procedure per accedere alla decontribuzione.I datori di lavoro dovranno inoltrare all’Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, esclusivamente in via telematica, un’apposita domanda all’INPS. Il decreto prevede che la decorrenza sia dalla pubblicazione del decreto, anche se poi in concreto si dovrà attendere che l’Istituto rilasci la procedura.La domanda può essere presentata anche dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti ecc). Come già in altre occasioni non sono stati richiamati i centri servizi delle associazioni, che speriamo siano recuperati dalla circolare dell’Inps. La domanda deve contenere:a) i dati identificativi dell’azienda;b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;c) la data di avvenuto deposito del contratto presso la DPL territorialmente competente;d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale (oggi del 3% della retribuzione imponibile);e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.La domanda deve essere inoltrata anche relativamente ai contratti sottoscritti e depositati entro il 31-12-2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. Tali contratti non devono essere depositati di nuovo, almeno sembra questo il senso dell’esclusione dall’obbligo di deposito di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto.Per quanto riguarda i contratti territoriali l’Inps dovrà prevedere specifiche modalità operative (si può ipotizzare un deposito collettivo anche se sarà molto difficile reperire i dati complessivi).In merito al precedente punto d) il comma 4 prevede che ai fini della determinazione del limite massimo di cui all’art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.La questione che il decreto non affronta è a quale periodo si deve fare riferimento per il calcolo del limite massimo. Si pensi ad esempio ad un contratto firmato nel mese di settembre 2008 che prevede un’erogazione nel 2009 in base a risultati conseguiti nel 2008: l’imponibile sarà calcolato con riferimento ai dipendenti in forza al momento della domanda proiettati sull’intero anno (che è stimato), oppure all’imponibile 2007 (che è certo ma lontano dal tempo dell’erogazione)…? Dopo la firma dell’accordo i beneficiari del premio potrebbero aumentare o diminuire, anzi è normale che questo avvenga. Inoltre l’importo del premio potrebbe comunque essere inferiore al limite del 3%Come si vede la procedura presenta qualche problema salvo che l’autorizzazione dell’Inps non sia limitata agli importi dichiarati dal datore di lavoro. Questo potrebbe comportare la “tentazione” per i datore di lavoro di sovradimensionare il massimale oppure la concreta possibilità di non poter usufruire della decontribuzione che per qualche dipendente.Ci sembra invece positivo quanto previsto dalla lettera e): lo sgravio infatti non è pari al 25% dei contributi dovuti, ma a 25 punti percentuali. Non si spiegherebbe infatti la dicitura “…entro il limite massimo di 25 punti…”.Sempre sul punto e) non è chiaro come si deve suddividere lo sgravio, anche se il dato richiesto al punto f) potrebbe fornire una soluzione operativa.Visti i tempi molto stretti che si prospettano è necessario che i datori di lavoro e i centri servizi si attrezzino per reperire i dati da inserire nella domanda. Per quanto riguarda i punti d) ed e), salvo diverse indicazioni dell’Inps, potrebbe essere opportuno proiettare su base annua la retribuzione imponibile dell’ultimo mese disponibile. Ovviamente se si tratta di un periodo poco significativo per situazioni stagionali si potrebbe utilizzare l’imponibile di un mese tipo L’articolo 4 stabilisce i seguenti criteri di priorità per accedere alla decontribuzione.• contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione;• contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.L’ammissione allo sgravio avverrà con cadenza periodica secondo modalità definite dall’Inps, di cui la prima entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è tempestivamente comunicata al datore di lavoro. Dell’articolo 5 sulle norme transitorie segnaliamo quella che consente ai datori di lavoro che nelle more dell’emanazione del decreto abbiano continuato ad operare sulla base delle disposizioni abrogate, potranno regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base al decreto. Un’ultima considerazione in merito alle risorse. Vista l’inevitabile scarsa precisione degli impegni, in caso di un sovradimensionamento degli impegni, le somme disponibili saranno assegnate agli esclusi, riportate all’anno successivo o rientreranno nelle disponibilità del Ministero dell’economia?
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