Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 21 del 9 luglio 2008, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha affermato la valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare la possibilità di esibirlo, agli organi di vigilanza, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa. In particolare, il Ministero precisa che “…. si deve ritenere che il rilascio del DURC valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti. Ne consegue che l’azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, possa produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.Va sottolineato, peraltro, che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.Si evidenzia, infine, che l’utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso”.
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