circolare 130.2008

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 287/E dell’8 luglio u.s., ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali sulle somme erogate a livello aziendale per le prestazioni ed i premi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, non superiori a 3.000 euro lordi, di cui all’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93.Rammentiamo che l’imposta sostitutiva spetta ai lavoratori che hanno percepito nel 2007 un reddito imponibile inferiore a € 30.000.L’imposta, pari al 10 per cento, è applicata dal sostituto d’imposta esclusivamente per il settore privato e salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.I codici tributo sono i seguenti:  “1053” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”; “1604” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”; “1904” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”; “1905” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”; “1305” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”. I nuovi codici tributo vanno ovviamente esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).I codici tributo sono utilizzabili a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della citata risoluzione.Stante il periodo di concessione del regime fiscale agevolato di cui trattasi, i suddetti codici tributo potranno – salvo proroghe – essere utilizzati dal periodo di riferimento 07/2008 al periodo 12/2008

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