Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 112/2008 con cui, fra i numerosi altri provvedimenti, all’art. 22 viene completamente riformulata la disciplina inerente il lavoro di tipo accessorio, già previsto dall’art. 70 del D. Lgs. n. 276/03 e che, finora, aveva trovato scarsa applicazione e solo in via sperimentale. Rammentiamo che, prima della riforma, per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. A decorrere dal 25 giugno u.s., invece, non esiste più alcuna limitazione di natura soggettiva e chiunque può svolgere attività lavorative occasionali di tipo accessorio, con conseguente abrogazione dell’art. 71 del D. Lgs. n. 276/03.Per quanto riguarda le attività, l’art. 22 ridefinisce ed amplia la lista degli ambiti in cui è possibile esercitare attività lavorative di tipo accessorio, individuandoli nei seguenti:a) lavori domestici;b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;c) insegnamento privato supplementare;d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;f) attività agricole di carattere stagionale;g) impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Segnaliamo, in particolare, gli ambiti di cui ai punti d) – ampliato alle manifestazioni sportive e culturali – e l’introduzione ex novo degli ambiti di cui ai punti e), f), h).Rammentiamo che era stata recentemente prevista la possibilità di ricorso al lavoro accessorio per la esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati: tale possibilità rientra nella più generale previsione di cui alla lettera f) per il settore agricolo, senza limitazioni di carattere soggettivo. Anche il comma 5 dell’art. 72 trova una nuova regolamentazione: il Ministro del Lavoro individuerà con apposito Decreto il concessionario abilitato alla “gestione” dei voucher. Nelle more, tale incombenza è affidata all’I.N.P.S. ed alle Agenzie per il Lavoro. Trattandosi, comunque, di lavoro occasionale resta ferma la durata massima di 30 giorni e di 5.000 euro nel corso dell’anno solare con il medesimo committente.
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