circolare 121.2008

A distanza di soli 6 mesi dalla sua abrogazione, l’art. 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” reintroduce il contratto di lavoro intermittente. La fattispecie contrattuale in parola, introdotta per la prima volta all’interno del panorama contrattuale italiano dal D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe di cui alla Legge n. 30/2003 (nota come Legge Biagi) era stato, infatti, abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 di approvazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, con decorrenza 1° gennaio 2008, ad eccezione del settore turismo e spettacolo per i quali la suddetta legge ha introdotto la nuova tipologia del “contratto a prestazioni discontinue”. A seguito, dunque, della immediata entrata in vigore del citato D.L. n. 112/2008, sono stati ripristinati gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs n. 276/2003 regolanti il rapporto di lavoro intermittente (noto anche con la denominazione di “lavoro a chiamata” o “job on call”). La ripristinata normativa prevede due tipologie di contratto di lavoro intermittente, distinte a seconda della presenza o assenza dell’obbligo di disponibilità da parte del lavoratore, obbligo a cui corrisponde il pagamento di una indennità di disponibilità. Rammentiamo che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:a. per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (in mancanza di disposizioni della contrattazione collettiva, fa fede l’elenco menzionato dal R.D. n. 2657/1923): giova ricordare che la forte contrarietà sindacale al ricorso a tale strumento aveva di fatto inibito lo strumento contrattuale come fonte regolamentare l’istituto;b. per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati;c. per lo svolgimento di prestazioni lavorative da rendersi il fine settimana, o dopo le ore 13 del venerdì, ovvero fino alle ore 6 del lunedì mattina, nonché nei periodi di ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo) o in ulteriori periodi predeterminati che possono essere previsti dai contratti collettivi.

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